|
Lo
Statuto (4)
|
|
16) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
|
|
16.1
|
In caso di liquidazione, il
patrimonio della Fondazione è devoluto a enti che svolgono attività
similari e a fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni assunte
dal Comune di Trieste.
|
|
17) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
|
|
17.1
|
Lo Statuto della Fondazione
può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con almeno cinque
voti favorevoli.
|
|
17.2
|
Le modificazioni vengono
trasmesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per gli
adempimenti di cui all'art. 10.5, D.L. 29.06.96 n. 367.
|
|
18) SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
|
|
18.1
|
Il Consiglio di
Amministrazione può essere sciolto nei casi previsti dall'art. 21.1, D.L.
29.06.96 n.367.
|
|
18.2
|
All'amministrazione Straordinaria della
Fondazione si applicano i commi successivi dello stesso articolo.
|
|
19) NORMA DI RINVIO
|
|
19.1
|
Per quanto previsto dal
presente Statuto, si applicano le norme del D.L. 29.06.96 n. 367 e del
Codice Civile, relative alle fondazioni.
|
|
20) DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
|
20.1
|
I componenti del Consiglio
di Amministrazione designati dal Sindaco al momento della trasformazione
dall'Ente, decadono dalla carica all'atto della approvazione della
deliberazione attestante la partecipazione dei soggetti privati alla
Fondazione; fino a tale data il Consiglio rimane composto da cinque
consiglieri, oltre al Sovrintendente.
|
|
20.2
|
L'intero Consiglio decade
dopo trascorso un quadriennio dalla data del 22 giugno 1998.
|
|
20.3
|
Il Sovrintendente in carica
al momento della trasformazione dell'Ente, permane nella carica stessa
fino alla naturale scadenza del mandato o fino al momento della
costituzione del Consiglio d'Amministrazione modificato a seguito
dell'ingresso dei soggetti privati, il quale, in tal caso, provvede, nella
prima seduta, alla nomina del Sovrintendente.
|